Chi trasporta il portabici in auto, deve fare assoluta attenzione a queste disposizioni. Si rischiano multe pesanti in caso di controllo
In questo periodo dell’anno, in giro se ne vedono tantissime. Vi sarete senz’altro imbattuti anche voi in qualche auto che trasporta sul tetto o dietro al cofano, ancorata a un apposito gancio, una bicicletta che il proprietario starà portando con sé in vacanza.

Si tratta di un trasporto da effettuare con la massima attenzione e cautela per le conseguenze dannose che può arrecare alla sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Proprio per questo motivo, l’utilizzo del portabici è regolamentato da apposite disposizioni presenti nel Codice della Strada, ulteriormente ribadite da una circolare del Ministero dell’Interno datata 10 febbraio 2025.
Dal pannello di segnalazione alle dimensioni del carico, dall’ostruzione dei dispositivi di illuminazione all’assenza o all’errato posizionamento della targa, la circolare ministeriale suddetta definisce obblighi e sanzioni riguardo il corretto utilizzo del portabici durante un viaggio in auto.
Utilizzo del portabici in auto, disposizioni e multe previste
La circolare stabilisce anzitutto che il portabici può essere installato posteriormente al veicolo, poggiato sul gancio di traino. Per l’installazione è necessario che la struttura sia omologata ai sensi del regolamento UNECE n°26 e dotata di apposito libretto di istruzioni rilasciato dal produttore. Anzitutto è obbligo dell’automobilista segnalare la sporgenza del portabici con l’apposito pannello quadrangolare che serve ad avvertire gli altri utenti della strada.
Oltre al pannello quadrangolare, è obbligatorio montare sull’apposito alloggiamento della struttura la targa di immatricolazione del veicolo o la sua ripetitrice. Se la targa è mancante o oscurata, si contravviene a quanto previsto dall’articolo 164 del Codice della Strada, commi 1 e 8. Lo stesso articolo prevede che la struttura di trasporto non debba assolutamente ostruire i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione del mezzo.

Per quanto riguarda i limiti di carico, la sporgenza laterale non deve superare i 30 centimetri per lato mentre quella posteriore non può eccedere i 3/10 della lunghezza del veicolo. Va da sé poi che un carico posizionato in modo pericoloso e oscillante, senza un adeguato fissaggio, esponga il conducente ad ulteriori sanzioni.
Le multe per l’errato utilizzo del portabici vengono comminate in base all’entità della violazione accertata. Se la struttura oscura targa e luci, il conducente rischia una multa da 87 a 344 euro con l’obbligo di ripristinare immediatamente gli elementi oscurati. Se, invece, il carico sporge oltre i limiti consentiti o è mal posizionato, il rischio è di ritrovarsi con un multa da 355 euro e la decurtazione fino a 3 punti della patente. Se dall’errato fissaggio scaturisce un incidente, il proprietario può essere ritenuto responsabile per omissione di sicurezza nel carico con conseguenze più gravi specie se non dispone di una copertura assicurativa accessoria sul portabici stesso.





