Legge 104 e congedo: quando si rischia il licenziamento e a cosa fare attenzione

In alcuni casi col congedo previsto dalla Legge 104 si rischia di essere lasciati a casa dal lavoro: scopri quando si rischia il licenziamento.

Ecco a cosa bisogna fare attenzione per evitare che il datore di lavoro possa licenziarci a causa del congedo straordinario per assistere un familiare disabile.

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Congedo straordinario previsto dalla Legge 104: ecco quando si rischia di essere licenziati – grantennistoscana.it

Col nome di congedo straordinario va intesa la possibilità, per il lavoratore dipendente che assiste familiari con handicap gravi, di usufruire di un’assenza dal lavoro retribuita, come previsto dalla Legge 104/1992.

Per ottenere il congedo però non basta semplicemente darne comunicazione al datore di lavoro. Serve anche l’autorizzazione da parte dell’Inps. Nel caso in cui il dipendente soddisfi i requisiti richiesti potrà certamente richiedere e avere il congedo. Bisogna però che segua correttamente tutta la procedura. Se così non fosse rischia di andare incontro a pesanti sanzioni disciplinari. Non escluso il licenziamento, come ribadito di recente dalla Cassazione.

Cerchiamo di capire dunque quando si rischia di essere licenziati col congedo per la Legge 104.

Quando si rischia il licenziamento col congedo previsto dalla Legge 104

Tra i requisiti che permettono al lavoratore dipendente di ottenere il congedo straordinario concesso dalla Legge 104 ci sono quelli di dover prestare assistenza a un familiare gravemente disabile e di svolgere una professione non compresa tra le eccezioni per le quali non si può chiedere il congedo.

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Non seguire la procedura prevista per la richiesta di congedo può portare alla perdita del posto di lavoro – grantennistoscana.it

Come detto, il congedo non si ottiene semplicemente comunicando al proprio datore di lavoro l’intenzione di volerne beneficiare. Bisogna anche inoltrare la richiesta di congedo all’Inps e aspettare che l’ente previdenziale lo autorizzi.

Ora, il punto è che, stando a una sentenza della Cassazione, viene considerato legittimo il licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata se il lavoratore ha deciso di prendersi un periodo di congedo straordinario per assistere un familiare senza prima aver avuto il nulla osta da parte dell’Inps.

Per la Suprema Corte, infatti, il lavoratore dipendente non può godere dei diritti previsti dalla Legge 104 «se il datore di lavoro o l’Inps accertano l’insussistenza o la cessazione delle condizioni necessarie per l’uso legittimo di tali diritti». Perciò se il dipendente si assenta dal lavoro prima della necessaria verifica delle condizioni che, sola, permette di appurare se abbia o meno diritto al congedo straordinario, a lui si applica il concetto di «assenza ingiustificata» disciplinato dalla contrattazione collettiva. E dunque va incontro al licenziamento.

Congedo straordinario legge 104: chi può richiederlo

Per avere diritto al congedo straordinario previsto dalla Legge 104 il lavoratore dipendente deve avere necessità di assistere un familiare colpito da una grave forma di disabilità.

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Ecco quand’è che si può chiedere il congedo dal lavoro per assistere un familiare disabile – grantennistoscana.it

Il congedo viene assegnato secondo questo ordine di priorità:

  • Coniuge o parte dell’unione civile che convive insieme alla persona disabile;
  • Genitori del disabile (adottivi o affidatari compresi) nel caso in cui il coniuge convivente (o la parte dell’unione civile convivente) manchi, sia morto o soffra di malattie invalidanti;
  • Figli conviventi col disabile, soltanto nel caso in cui il coniuge convivente (o la parte dell’unione civile convivente) e entrambi i genitori del disabile siano mancanti, morti o sofferenti di patologie invalidanti;
  • Fratelli o sorelle che convivono con il disabile, sempre nel caso in cui coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile manchino, siano scomparsi o colpiti da patologie invalidanti;
  • Parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso che il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, morti o affetti da malattie invalidanti;
  • Uno dei figli che ancora non convivono col disabile, ma vada successivamente a convivere, se il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi, i fratelli/sorelle conviventi e i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, morti o affetti da patologie invalidanti. In quest’ultimo caso il richiedente deve per forza cominciare a convivere col familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo straordinario richiesto e per tutta la durata del congedo.

Lavoratori che non possono avere il congedo: ecco quali sono

Non possono chiedere il periodo di congedo straordinario previsto dalla Legge 104 le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
  • Lavoratori a domicilio.
  • Lavoratori agricoli giornalieri.
  • Lavoratori autonomi.
  • Lavoratori parasubordinati.
  • Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale durante le pause di sospensione contrattuale.

Un’altra cosa da sapere è che lo stesso disabile non può essere assistito – con congedo straordinario – contemporaneamente da due lavoratori. Se un disabile riceve già assistenza da un dipendente che usufruisce del congedo 104, il familiare lavoratore dipendente non può a sua volta chiedere il congedo e assentarsi dal lavoro per assisterlo.

Quanto dura il congedo straordinario?

Complessivamente il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 dura al massimo 2 anni nel corso della carriera lavorativa di un dipendente. Anche se il lavoratore ha più di un familiare con disabilità grave il limite resta quello dei 2 anni. Entro questo limite, può però chiedere il congedo per ognuno di questi familiari affetti da grave disabilità.

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La durata complessiva del congedo è pari a due anni – grantennistoscana.it

Il congedo è anche frazionabile in giorni. Per evitare però che nel conteggio rientrino anche giorni festivi, sabati e domeniche occorre riprendere effettivamente a lavorare tra un periodo di fruizione del congedo e l’altro. Nel periodo di congedo non vengono conteggiati ferie, malattie, festività e sabati che cadono tra il periodo di congedo e il rientro al lavoro.

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